Sez. L, Sentenza n. 16198 del 18/08/2004 (Rv. 575858 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Fallimento di imprese industriali in stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, comma quinto, legge n. 675 del 1977 - Sospensione dell'efficacia dei licenziamenti disposti dal curatore e ammissione dei lavoratori alla cassa integrazione straordinaria - Estinzione della disciplina ai licenziamenti disposti in precedenza dall'imprenditore - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Al di fuori dell'ipotesi prevista, con norma di carattere eccezionale, dall'art. 25 legge 12 agosto 1977 n. 675, come modificato dalla legge 27 luglio 1979 n. 301 (prevedente che, in caso di dichiarazione di fallimento di imprese industriali delle quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, comma quinto, legge n. 675 del 1977 cit., l'efficacia dei licenziamenti disposti dal curatore rimane temporaneamente, per la durata di due anni sospesa, ai soli fini della erogazione della c.i.g.s. e della procedura di mobilità ) l'esistenza del rapporto di lavoro costituisce condizione indispensabile per la fruizione dell'integrazione salariale, sicché tale disciplina speciale non trova applicazione nel caso di licenziamenti disposti in precedenza dall'imprenditore.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST., Legge 26/05/1979 num. 159
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)