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Sez. 3, Sentenza n. 20324 del 20/10/2005 (Rv. 584547 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Responsabilità extracontrattuale - Lesioni invalidanti subite da coniuge - Danno non patrimoniale sofferto dall'altro coniuge - Individuazione - Risarcibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584547-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Il riconoscimento dei "diritti della famiglia" (art. 29, primo comma, Cost.) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del coniuge in relazione all'esigenza di provvedere agli straordinari bisogni dell'altro coniuge, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve trovare ristoro nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 cod. civ. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto. Tale danno, siccome privo della caratteristica della patrimonialità, non può essere liquidato che in via equitativa, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell' iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 29 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)