Sez. 3, Sentenza n. 26505 del 17/12/2009 (Rv. 610500 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale - Liquidazione in via equitativa - Criteri - Ricorso alle tabelle utilizzate dai tribunali - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale (nella specie, per la morte del genitore) va valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate dai vari tribunali della Repubblica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)