Sez. 1 - , Ordinanza n. 17594 del 28/06/2019 (Rv. 654427 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Crediti prededucibili - Verifica dello stato passivo - Condizioni - Domanda tardiva - Termini di decadenza ex art. 101 l.fall. - Applicabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di insinuazione al passivo i crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, salvo che non risultino contestati per collocazione ed ammontare ovvero siano sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione dei compensi di cui all'art. 25 l.fall., devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive dall'art. 101, commi 1 e 4, l.fall., ben potendo l'epoca di maturazione del credito, tuttavia, assumere rilievo ai fini della non imputabilità del ritardo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)