Sez. 1 - , Sentenza n. 18544 del 10/07/2019 (Rv. 656037 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Crediti sopravvenuti al fallimento - Insinuazione allo stato passivo - Termine annuale - Applicabilità - “Dies a quo” - Avveramento delle condizioni per insinuarsi - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento, devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso fallimentare, non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)