Sez. 3, Sentenza n. 7150 del 01/07/1993 (Rv. 482957 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o I.N.A.) - In genere | Onere ex art. 22 della legge n. 990 del 1969 - Invio della raccomandata ad agenzia priva del potere di rappresentanza della compagnia assicurativa in materia di liquidazione dei danni e transazioni - Idoneità - Esclusione.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o I.N.A.) - In genere
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere della richiesta di risarcimento all'assicuratore, stabilito dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, non è assolto dall'invio della raccomandata ad agenzia priva, in materia di liquidazione dei danni e transazione delle liti, del potere di rappresentanza della compagnia assicuratrice, perché una siffatta richiesta non soddisfa la finalità del sopra citato art. 22 di permettere all'assicuratore uno spazio di tempo per decidere, previ gli opportuni accertamenti, sulla convenienza di opporsi alla pretesa risarcitoria o di prevenire la lite con proposte transattive.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)