diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6284 del 10/03/2008 (Rv. 601903 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Assolvimento dell'onere previsto dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969 - Invio della raccomandata all'ufficio sinistri di detta impresa territorialmente competente per la liquidazione dei sinistri relativi a contratti direttamente da essa stipulati - Legittimità - Fondamento - Conseguente idoneità della stessa a costituire atto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601903-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

La richiesta di risarcimento del danno da r.c.a. ad un'impresa designata in funzione dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 19, comma primo, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, quale atto giuridico in senso stretto avente natura unilaterale recettizia, è da ritenere soggetta, nel silenzio del legislatore nell'art. 22 della suddetta legge, alla disciplina di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ. . Ne consegue che una richiesta inviata all'ufficio sinistri di detta impresa, che sarebbe territorialmente competente per la liquidazione dei sinistri relativi a contratti assicurativi direttamente da essa stipulati, in quanto, ai sensi del citato art. 1335 cod. civ., è da considerarsi pervenuta ad un luogo che si deve considerare indirizzo di tale impresa, essendo nel suo dominio, è da reputare idonea a produrre gli effetti di cui al richiamato art. 22 della legge n. 990 del 1969 e a svolgere, dunque, efficacia interruttiva della prescrizione, in difetto di allegazione e prova, da parte dell'impresa, di essere stata nell'impossibilità di averne notizia senza colpa.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)