Sez. 3, Sentenza n. 204 del 25/01/1974 (Rv. 367797 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - TRANSITABILITA - MANUTENZIONE DELLA STRADA - OBBLIGHI DELL'ENTE PROPRIETARIO.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - TRANSITABILITA - MANUTENZIONE DELLA STRADA - OBBLIGHI DELL'ENTE PROPRIETARIO.*
L'ente proprietario di una strada pubblica e tenuto a mantenere la strada stessa in condizioni di transitabilita non difformi da quelle apparenti e tali da non creare pericoli occulti e cioe pericoli oggettivamente non visibili e soggettivamente non prevedibili. (nella specie, i giudici di appello hanno affermato che uno strapiombo, di circa tre metri di profondita, compreso tra il margine esterno di una strada statale e gli edifici che la fiancheggiavano, non protetto in alcun modo prima del limite della Sede stradale e privo di adeguata illuminazione, costituisse una vera e propria insidia. La SC, ha ritenuto la motivazione congrua e la decisione informata al principio di diritto enunciato). (V 1193'71, mass n 351336; 667'71, mass n 350407).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)