Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015 (Rv. 634413 - 01)
PROVA CIVILE - IN GENERE | Limiti legali alla prova dei contratti richiedenti la forma scritta - Contratti invocati in giudizio come fonte di diritti e obblighi tra le parti - Applicabilità - Contratti evocati solo come fatto storico incidente sulla decisione - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di revocatoria fallimentare.
PROVA CIVILE - IN GENERE
I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo, qual è il curatore che agisce in revocatoria fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la prova per presunzioni dell'accordo, intervenuto tra il fallito ed il convenuto nel giudizio di revocatoria, diretto a porre in essere una situazione di coesistenza di reciproci debiti allo scopo di ottenerne l'estinzione per compensazione in danno degli altri creditori).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)