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Sez. 1, Sentenza n. 566 del 17/01/2001 (Rv. 543182 - 01)

PROVA CIVILE - IN GENERE | Limitazioni alla prova dei contratti richiedenti la forma scritta - Applicabilità ai soli contratti invocati nel procedimento come fonte di diritti e obblighi tra le parti - Conseguenze - Inapplicabilità dei suddetti limiti ai contratti evocati solo come fatto storico incidente sulla decisione.
Stato
decisa il 2001-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543182-01

PROVA CIVILE - IN GENERE

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o ad "probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quanto il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2775

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)