Sez. U, Ordinanza n. 15200 del 21/07/2015 (Rv. 635992 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimento concorsuale - Regolamento preventivo di giurisdizione proposto in pendenza di opposizione ex art. 98 legge fall. - Inammissibilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto, nell'ambito di una procedura concorsuale, in pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto del giudice delegato che abbia ammesso o escluso, in tutto o in parte, la pretesa creditoria ex art. 95, terzo comma, legge fall., non essendo più utilizzabile lo strumento di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., quando il giudice del merito abbia reso una decisione anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, laddove il suddetto provvedimento del giudice delegato ha natura decisoria, è idoneo, ove non tempestivamente opposto, ad acquisire efficacia di giudicato endoprocedimentale e l'eventuale successiva opposizione instaura un giudizio diverso da quello concluso mediante esso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 53 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)