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Sez. L, Sentenza n. 5849 del 08/10/1983 (Rv. 430693 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - ONERE PROBATORIO DELL'AGENTE.*
Stato
decisa il 1983-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430693-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - ONERE PROBATORIO DELL'AGENTE.*

L'agente che invoca il pagamento delle provvigioni ha l'Onere - a norma dell'art. 2697, primo comma, cod. civ. - di fornire la dimostrazione degli affari conclusi per suo tramite e non può pretendere che tale prova sia fornita dal preponente o sia raggiunta mediante consulenza tecnica, atteso che l'esperimento di questa, essendo rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, non può essere inteso come un mezzo che esoneri la parte dell'Onere della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio. (Conf 413/76, mass n 379063).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)