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Sez. L, Sentenza n. 842 del 01/02/1999 (Rv. 522816 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE | Diritto alle provvigioni sugli affari conclusi - Crediti contestati - Loro computo nella relazione del c.t.u. - Sufficienza al fine della prova della relativa sussistenza - Esclusione - Fattispecie relativa al riconoscimento del diritto alle provvigioni per tutti gli affari assunti in computo dal consulente tecnico.
Stato
decisa il 1999-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522816-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE

In tema di rapporto di agenzia, l'avvenuto computo, in una relazione di consulenza tecnica, di determinati crediti contestati non costituisce prova della loro sussistenza sotto il profilo materiale e giuridico, non potendo demandarsi al consulente l'accertamento della sufficienza della prova del buon fine degli affari e soprattutto della spettanza, in base al contratto, delle provvigioni.(In base al suddetto principio la S.C.ha cassato - per insufficiente motivazione sul punto - la sentenza di merito che, sulla base dell'esperita consulenza tecnica, aveva riconosciuto la sussistenza dei crediti in relazione a tutte le provvigioni richieste - ivi comprese quelle per alcuni affari di cui era stato contestato il realizzatosi a buon fine, nonché per affari conclusi fuori zona e per affari di tipo non previsto nel contratto di agenzia, per i quali il giudice di primo grado aveva escluso che le provvigioni fossero dovute - senza motivare perché aveva ritenuto provato il buon fine degli affari conteggiati dal consulente e perché aveva considerato dovute le provvigioni anche per i tipi di affari che ad avviso del giudice di primo grado non erano previsti nel contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)