diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1859 del 22/05/1976 (Rv. 380650 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PENALE PER IL RITARDATO PAGAMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE PER SVALUTAZIONE MONETARIA - DIRITTO DEL LAVORATORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380650-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PENALE PER IL RITARDATO PAGAMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE PER SVALUTAZIONE MONETARIA - DIRITTO DEL LAVORATORE - SUSSISTENZA.*

Ove la penale sia stata pattuita in relazione non all'inadempimento, ma solo al ritardo nell'adempimento, quale evento dannoso piu limitato rispetto al primo, diritto alla penale e diritto al risarcimento del danno possono coesistere, in quanto il primo si ricolleghi ai danni prodottisi fino al verificarsi del ritardo, il secondo ai danni successivi. Da cio consegue che il lavoratore subordinato, il quale, per somme ancora dovutegli dal datore di lavoro, a titolo di retribuzione, abbia chiesto ed ottenuto, fino ad una determinata data (nella specie, momento risolutivo del contratto), il riconoscimento del diritto a penale pattuita per il ritardo nell'adempimento, puo ottenere la rivalutazione monetaria delle somme stesse, con decorso dalla predetta data, quale ulteriore danno non compreso nella penale. (V 63/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)