Sez. 3, Sentenza n. 1109 del 20/01/2006 (Rv. 586542 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE | Testimonianza "de relato" - Valore probatorio - Condizioni - Circostanze di riscontro - Valutazione da parte del giudice di merito - Necessità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE
La deposizione testimoniale "de relato", di per sé sola, non ha alcun valore probatorio e può acquisire rilevanza solo attraverso il riscontro di altre circostanze, le quali, quindi, devono avere adeguata consistenza ed essere congruamente esaminate dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 257 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)