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Sez. L, Sentenza n. 10297 del 17/10/1998 (Rv. 519806 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE | Deposizione "de relato ex parte" - Valore probatorio - Conferma mediante altre risultanze probatorie - Necessità - Motivazione della sentenza - Adeguato riscontro degli elementi di conferma - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519806-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE

Poiché la deposizione su quanto riferito al testimone da una delle parti in causa (testimonianza "de relato ex parte"), se considerata di per sè sola, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e può assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da altre risultanze probatorie acquisite al processo, è necessario che l'elemento di riscontro abbia un'adeguata consistenza di cui dia conto la motivazione della sentenza. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza che aveva basato l'accertamento di una circostanza essenziale su testimonianza "de relato ex parte", limitandosi a precisare che la medesima circostanza era stata indirettamente confermata da un altro testimone).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)