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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6054 del 13/03/2018 (Rv. 647377 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Rendita vitalizia e assegno mensile di assistenza per invalidità parziale - Cumulo - Divieto ex art. 3, comma 1, l. n. 407 del 1990 - Diversità di evento invalidante - Irrilevanza - Applicazione estensiva od analogica dell'art. 1, comma 43, l. n. 335 del 1995 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647377-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, essendo irrilevante la diversità degli eventi invalidanti e non potendosi applicare in modo estensivo o analogico l'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando detta previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)