Sez. L, Sentenza n. 3240 del 10/02/2011 (Rv. 616040 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Rendita vitalizia e assegno mensile di assistenza per invalidità parziale - Cumulo - Divieto ex art. 3, comma 1, della legge n. 407 del 1990 - Diversità dell'evento invalidante - Irrilevanza - Applicazione estensiva od analogica della disposizione di cui all'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 - Esclusione - Fondamento - Dubbi di legittimità costituzionale - Infondatezza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma 1, della legge n. 407 del 1990 non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali (nella specie, tra rendita vitalizia erogata dall'INAIL e assegno mensile di assistenza corrisposto dall'INPS a soggetti solo parzialmente invalidi), senza che assuma importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile una interpretazione estensiva od analogica dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 - che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti - riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e non anche le prestazioni assistenziali. Né sono fondati i dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli art. 3 e 38 Cost. restando rimessa al legislatore, nella materia assistenziale, la valutazione, commisurata anche alle esigenze di finanza pubblica, della compatibilità dell'erogazione con altre prestazioni.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 com. 1 lett. BI CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)