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Sez. U, Sentenza n. 392 del 17/02/1971 (Rv. 349984 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - SUFFICIENZA DEGLI ELEMENTI ACQUISITI - DINIEGO DELLA CONSULENZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349984-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - SUFFICIENZA DEGLI ELEMENTI ACQUISITI - DINIEGO DELLA CONSULENZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA.*

Il giudice di merito non e tenuto ad ammettere la consulenza tecnica d'ufficio, e la relativa richiesta, fatta da una parte, deve considerarsi implicitamente disattesa quando egli, con la motivazione adottata, abbia dimostrato di ritenere idonee e sufficienti per la decisione della causa le risultanze processuali gia acquisite. (Conf 2501'69, mass n 342054).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)