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Sez. 3, Sentenza n. 2501 del 07/07/1969 (Rv. 342054 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - SUFFICIENZA DEGLI ELEMENTI ACQUISITI - DINIEGO DELLA CONSULENZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1969-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342054-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - SUFFICIENZA DEGLI ELEMENTI ACQUISITI - DINIEGO DELLA CONSULENZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA.*

Il giudice di merito non e tenuto a motivare la mancata ammissione di una consulenza tecnica, e la relativa richiesta deve considerarsi implicitamente disattesa, quando egli, con la motivazione adottata, abbia dimostrato di ritenere idonee, concludenti e sufficienti, per la decisione della causa, le risultanze processuali acquisite ed esaminate. (V. 2137-66, massima n. 324164 1974-66, massima n. 323835 2721- 64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)