diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1748 del 10/12/1991 Ud. (dep. 18/02/1992) Rv. 189767 - 01

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza | Ai figli minori o inabili da parte di un genitore - Altro genitore che vi provveda in via sussidiaria - Sussistenza del reato - Convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto all'assolvimento del suo dovere in tale situazione - Irrilevanza - Ragione.
Stato
decisa il 1991-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/189767-01

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza

Quando la condotta violatrice dell'art. 570 cod.pen. si esplichi nell'omettere da parte di un genitore la prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili il reato sussiste anche quando l'altro genitore provveda in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole; né può avere alcun rilievo l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere, in quella situazione, tenuto all'assolvimento del suo primario dovere, traducendosi lo stesso convincimento in errore sulla legge penale, non scriminante, ai sensi dell'art. 5 cod.pen., non ricorrendo nella specie un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma, tra l'altro corrispondente ad un'esigenza morale universalmente avvertita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)