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Sez. 6, Sentenza n. 34675 del 07/07/2016 Ud. (dep. 05/08/2016) Rv. 267702 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Ai figli minori da parte del genitore non affidatario - Altro genitore che vi provveda in via sussidiaria - Convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto in tale situazione all'assolvimento del proprio dovere - Errore di fatto - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267702-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Nel caso in cui la condotta violatrice dell'art. 570 cod. pen. si esplichi nell'omissione da parte del genitore non affidatario dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro, il reato sussiste anche se l'altro genitore provvede in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole; infatti, l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere, non integra un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un'esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)