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Sez. U, Sentenza n. 1154 del 18/04/1968 (Rv. 332644 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO- PENDENZA DEL GIUDIZIO INNANZI AD UN GIUDICE AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332644-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO- PENDENZA DEL GIUDIZIO INNANZI AD UN GIUDICE AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITA.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione e esperibile anche quando il giudizio penda dinanzi ad un giudice amministrativo. Pertanto, il fatto che il consiglio di stato, pur avendo avuto legale conoscenza della proposizione del cennato regolamento, abbia deciso il ricorso nel merito, non impedisce alla suprema Corte di pronunziarsi nel regolamento, di dichiarare la giurisdizione dell' autorita giudiziaria, e di cassare senza rinvio la sentenza nel frattempo emessa dal giudice amministrativo (sentenza contro la quale, nella specie era stato proposto successivo ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, riunito al regolamento preventivo, e deciso dal SC contestualmente al regolamento stesso). (V. 897-67, massima n. 327090).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)