Sez. U, Sentenza n. 3632 del 20/12/1972 (Rv. 361650 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - OBBLIGATORIETA - MANCATA SOSPENSIONE - INVALIDITA DELLA DECISIONE EMESSA - IMPUGNAZIONE CON I RELATIVI MEZZI - NECESSITA - IMPUGNAZIONE O MENO DELLA DECISIONE - CASSAZIONE SENZA RINVIO OD EFFICACIA DEL GIUDICATO - DECISIONE DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - OBBLIGATORIETA - MANCATA SOSPENSIONE - INVALIDITA DELLA DECISIONE EMESSA - IMPUGNAZIONE CON I RELATIVI MEZZI - NECESSITA - IMPUGNAZIONE O MENO DELLA DECISIONE - CASSAZIONE SENZA RINVIO OD EFFICACIA DEL GIUDICATO - DECISIONE DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA.*
Anche nei procedimenti avanti ai giudici amministrativi, la proposizione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione priva il giudice della potesta di conoscere della propria giurisdizione e di emettere qualsiasi pronuncia decisoria (salva rimanendo la facolta di emettere provvedimenti urgenti), ancorche egli, in contrasto con il disposto dell'art 367 cod proc civ, non emani l'ordinanza di sospensione del processo, ivi prevista. Peraltro, la decisione della causa, pronunciata da detto giudice in pendenza del regolamento di giurisdizione, non e inesistente, ma soltanto invalida, e qualora tale invalidita non sia fatta valere con i mezzi di impugnazione propri della pronunzia medesima essa e suscettibile di passare in giudicato: con la conseguenza che ove sia impugnata ai sensi dell'art 362 cod proc civ dev'essere cassata senza rinvio, quale che possa essere la decisione del regolamento di giurisdizione, e cioe anche se esso potra riconoscere sussistente la giurisdizione contestata con il regolamento, mentre, ove non sia impugnata, rimane ferma, per effetto del giudicato, ancorche venga poi, eventualmente negata dalle su in Sede di regolamento, la giurisdizione del giudice che l'ha pronunciata. (V 1154'68, mass n 332644; 490'59; 2705'50).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)