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Sez. 5, Sentenza n. 42844 del 26/05/2014 Cc. (dep. 13/10/2014) Rv. 260929 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Rinunzia dell'impugnante - Rilevabilità della prescrizione maturata anteriormente - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260929-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI

La rinunzia alla impugnazione non preclude il rilievo officioso della intervenuta causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., con riferimento ad un reato il cui termine di prescrizione sia maturato anteriormente alla rinuncia medesima, giacchè essa, in quanto causa di inammissibilità sopravvenuta, e salvo il caso di impugnazione affetta da una diversa causa di inammissibilità originaria, opera solo dal momento in cui perviene a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)