Sez. 6, Sentenza n. 29252 del 05/04/2018 Ud. (dep. 26/06/2018) Rv. 273442 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Impugnazione proposta dal pubblico ministero in ordine al trattamento sanzionatorio - Rinuncia - Rilevabilità della prescrizione del reato maturata anteriormente - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI
La rinuncia all'appello proposto dal pubblico ministero unicamente in ordine al trattamento sanzionatorio determina l'irrevocabilità della sentenza di primo grado e, impedendo la valida instaurazione del giudizio di impugnazione con riguardo al giudizio di responsabilità, preclude al giudice dell'appello di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato, ancorchè i relativi termini siano maturati prima della rinuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 594, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)