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Sez. 1, Sentenza n. 2152 del 26/07/1962 (Rv. 253333 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - PREVALENZA DEL RISULTATO PROMESSO RISPETTO ALL'ATTIVITA PRODUTTIVA - AUTONOMIA DELL'APPALTATORE - ASSUNZIONE DEL RISCHIO - CONTRATTI CONCLUSI DALL'APPALTATORE - INCIDENZA SUL PATRIMONIO DEL COMMITTENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253333-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - PREVALENZA DEL RISULTATO PROMESSO RISPETTO ALL'ATTIVITA PRODUTTIVA - AUTONOMIA DELL'APPALTATORE - ASSUNZIONE DEL RISCHIO - CONTRATTI CONCLUSI DALL'APPALTATORE - INCIDENZA SUL PATRIMONIO DEL COMMITTENTE - ESCLUSIONE.*

L'attivita produttiva, nel contratto di appalto, si trova in una posizione di subordinazione funzionale rispetto al risultato del lavoro, perche essa e dedotta in obbligazione solo come mezzo a fine per conseguire il risultato promesso; e, pertanto, gli effetti giuridici dei contratti conclusi dall'appaltatore per rendere possibile l'esecuzione dell'opera, rimangono definitivamente nella sua sfera, non essendo destinati ad essere trasferiti, come tali, in alcun momento, nel patrimonio del committente. A causa di tutto cio l'appaltatore ha un largo margine di discrezionalita e di autonomia nel compimento della prestazione, donde, la sopportazione del rischio per il caso che l'attivita produttiva non dia, nel singolo caso, il risultato promesso. (V 2022/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)