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Sez. 2, Sentenza n. 3638 del 28/06/1979 (Rv. 400060 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - MATERIA - DIFETTI - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE DELLE OPERE PREDISPOSTE DAL COMMITTENTE ED ACCETTATE SENZA RISERVE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE MEDESIMO PER I DANNI DERIVANTI DA VIZI O DA INIDONEITA DELLE OPERE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400060-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - MATERIA - DIFETTI - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE DELLE OPERE PREDISPOSTE DAL COMMITTENTE ED ACCETTATE SENZA RISERVE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE MEDESIMO PER I DANNI DERIVANTI DA VIZI O DA INIDONEITA DELLE OPERE - SUSSISTENZA.*

Il disposto dell'art 1663 cod civ, secondo cui l'appaltatore e tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questi fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione, si applica anche qualora l'appaltatore utilizzi le opere predisposte dal committente. Pertanto, l'appaltatore, che abbia accettato senza riserve le opere predette, risponde dei danni derivati da vizi o da inidoneita di tali opere, anche se non si sia reso conto dei vizi o della inidoneita delle opere, poiche, avendo un ampio margine di discrezionalita e di autonomia nel compimento della sua prestazione tecnica per conseguire il risultato, deve sopportare il rischio connaturale al rapporto obbligatorio instaurato, nel caso che l'attivita produttiva non lo consegua. (V 1771/65, mass n 313357; (V 2152/62, mass n 253333).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1663, Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)