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Sez. 3, Sentenza n. 974 del 27/03/1972 (Rv. 357268 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - REVOCABILITA DEI PAGAMENTI - CONDIZIONI - COMPIMENTO NELL'ANNO ANTERIORE - RELATIVI TITOLI NEGOZIALI O GIUDIZIARI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357268-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - REVOCABILITA DEI PAGAMENTI - CONDIZIONI - COMPIMENTO NELL'ANNO ANTERIORE - RELATIVI TITOLI NEGOZIALI O GIUDIZIARI - IRRILEVANZA.*

L'art 67, secondo comma, legge fallimentare, considera gli Atti di pagamento, come negozi autonomi, svincolati dal titolo negoziale o dal provvedimento giudiziario che ne costituisce la causa e li colpisce in quanto, di per se, si risolvano oggettivamente in un turbamento della par condicio creditorum. Pertanto, ai fini della revocabilita e sufficiente che tali pagamenti e non anche i negozi giuridici ed i provvedimenti giudiziari da cui essi derivino, siano compiuti entro l'anno anteriore dalla dichiarazione di fallimento. (V 3498'68, mass n 336647; 2925'60).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)