Sez. 3, Sentenza n. 974 del 27/03/1972 (Rv. 357268 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - REVOCABILITA DEI PAGAMENTI - CONDIZIONI - COMPIMENTO NELL'ANNO ANTERIORE - RELATIVI TITOLI NEGOZIALI O GIUDIZIARI - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - REVOCABILITA DEI PAGAMENTI - CONDIZIONI - COMPIMENTO NELL'ANNO ANTERIORE - RELATIVI TITOLI NEGOZIALI O GIUDIZIARI - IRRILEVANZA.*
L'art 67, secondo comma, legge fallimentare, considera gli Atti di pagamento, come negozi autonomi, svincolati dal titolo negoziale o dal provvedimento giudiziario che ne costituisce la causa e li colpisce in quanto, di per se, si risolvano oggettivamente in un turbamento della par condicio creditorum. Pertanto, ai fini della revocabilita e sufficiente che tali pagamenti e non anche i negozi giuridici ed i provvedimenti giudiziari da cui essi derivino, siano compiuti entro l'anno anteriore dalla dichiarazione di fallimento. (V 3498'68, mass n 336647; 2925'60).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)