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Sez. 5, Sentenza n. 3862 del 16/03/2001 (Rv. 544853 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale - Sottoscrizione del difensore - Apposizione soltanto sotto la certificazione dell'autentica della firma della parte alla procura alla lite - Conseguenze - Nullità dell'atto di impugnazione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544853-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, non sussiste nullità dell'atto di impugnazione alla Commissione Tributaria Regionale, quando la sottoscrizione del difensore risulta apposta soltanto sotto la certificazione dell'autentica della firma della parte alla procura alla lite, redatta in calce o a margine dell'atto stesso, in quanto in tal caso la firma del difensore ha il duplice scopo di sottoscrivere l'atto stesso e di certificare l'autografia del mandato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)