Sez. L, Sentenza n. 22255 del 30/10/2015 (Rv. 637398 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di solidarietà - Natura - Provvedimento ministeriale di ammissione - Efficacia costitutiva - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE
Il contratto di solidarietà, di cui all'art. 1 del d.l. n. 724 del 1983, convertito in l. n. 863 del 1984, spiega la sua efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, e non solo degli aderenti all'accordo, non per una sua efficacia normativa (in sé inesistente) ma in forza del provvedimento ministeriale di ammissione all'integrazione salariale, di cui costituisce il presupposto e unitamente al quale integra una fattispecie complessa volta alla concessione dell'integrazione salariale, che ha efficacia costitutiva del potere modificativo del datore di lavoro sui singoli contratti e presuppone un controllo di congruità tra la temporanea modifica peggiorativa (nella specie, riduzione di orario e di retribuzione) del contenuto dei rapporti e la finalità di evitare la riduzione del personale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 1, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 5, Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)