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Sez. L, Sentenza n. 24706 del 28/11/2007 (Rv. 600494 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di solidarietà - Validità - Condizioni - Effettiva concessione della cassa integrazione guadagni - Rilevanza.
Stato
decisa il 2007-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600494-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE

Il contratto di solidarietà - che opera nei confronti di tutti i lavoratori e si iscrive all'interno di una fattispecie complessa comprensiva del contratto di solidarietà e del provvedimento ministeriale di ammissione all'integrazione salariale - non è valido e non legittima la riduzione di orario e di retribuzione ove non segua l'effettiva concessione della cassa integrazione guadagni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1984 num. 726 art. 1, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 5, Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)