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Sez. U, Sentenza n. 1867 del 04/07/1973 (Rv. 364900 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - INTERESSI LEGITTIMI - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI - CONTRASTO CON GLI ARTT 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364900-01

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - INTERESSI LEGITTIMI - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI - CONTRASTO CON GLI ARTT 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*

Dalla negazione della proponibilita dell'Azione per il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di interessi legittimi non deriva alcuna violazione della norma costituzionale che garantisce il diritto di Azione e di difesa in giudizio (art 24), ne di quella che garantisce la tutela giurisdizionale contro gli Atti della pubblica amministrazione (art 113). L'ordinamento vigente assicura, infatti, per la lesione degli interessi legittimi una specifica tutela, che si concreta nella pronuncia di annullamento dell'atto da parte del giudice amministrativo e nel successivo esperimento, per il caso in cui la pa non si uniformi al giudicato, del ricorso a norma dell'art 27, n 4, del tu delle leggi sul consiglio di stato, approvato con RD 26 giugno 1924, n 1054, al fine di provocare il cosidetto giudizio di ottemperanza. La Costituzione, inoltre, mentre prevede e distingue le due diverse categorie di situazioni sostanziali, costituite dai diritti soggettivi e dagli interessi legittimi, e prevede - in relazione ad esse - una ripartizione delle competenze giurisdizionali tra gli organi di giustizia ordinaria e quelli di giustizia amministrativa, non detta alcuna norma che stabilisca che la tutela giurisdizionale attuata per gli interessi debba essere identica a quella accordata ai diritti, e, cioe, realizzata con analoghi mezzi o forme o risultati. L'art 113, ultimo comma, della Costituzione, nel prevedere la possibilita di annullamento degli Atti della pubblica amministrazione in Sede giurisdizionale, dispone, anzi, espressamente che gli effetti dell'annullamento stesso sono determinati dalla legge ordinaria.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)