Sez. 3, Sentenza n. 1717 del 29/05/1972 (Rv. 358622 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PAGAMENTO NON CONTESTUALE ALLA CONSEGNA - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTE - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - CONDIZIONI - ESCLUSIVA MODALITA DI PAGAMENTO - NECESSITA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PAGAMENTO NON CONTESTUALE ALLA CONSEGNA - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTE - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - CONDIZIONI - ESCLUSIVA MODALITA DI PAGAMENTO - NECESSITA.*
Il luogo di adempimento relativo al pagamento del prezzo nella vendita, se il prezzo stesso non si deve pagare al momento della consegna dalla cosa venduta, e quello del domicilio del venditore. Tale luogo non puo ritenersi modificato e sostituito da quello indicato dall'art 44 della legge cambiaria, per il solo fatto che il venditore sia stato facultato ad emettere tratte per il realizzo del suo credito, se non si provi che tale modalita di pagamento fu, per concorde volonta delle parti, contrattualmente prevista con carattere esclusivo, dovendosi altrimenti ritenere che tale modalita costituisca una semplice facolta, concessa al creditore per agevolare gli scambi nei rapporti commerciali. (Conf 997'70, mass n 346500).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)