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Sez. 2 - , Sentenza n. 8221 del 04/04/2018 (Rv. 647873 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Opposizione alla liquidazione - Notifica dell'avviso dell'udienza camerale all'imputato e al suo difensore - Necessità - Mancanza - Violazione del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del provvedimento.
Stato
decisa il 2018-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647873-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

nel procedimento di opposizione alla liquidazione dei compensi al perito nominato in un giudizio penale (art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002), l'avviso della udienza camerale deve essere notificato anche all'imputato, parte del processo al quale l'attività dell'ausiliario è riferita, e al suo difensore, atteso che il maggior onere derivante dalla richiesta riforma del provvedimento impugnato ha una ricaduta nei suoi confronti; sicché, in difetto di tale adempimento, il provvedimento emesso in camera di consiglio è nullo per violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)