Sez. 2, Sentenza n. 4739 del 25/02/2011 (Rv. 616721 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Opposizione alla liquidazione - Notifica dell'avviso dell'udienza camerale all'imputato e al suo difensore - Necessità - Mancanza - Violazione del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Rilevabilità officiosa in Cassazione - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Nel procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alla liquidazione dei compensi al perito nominato in un giudizio penale, l'avviso della udienza camerale deve essere notificato anche all'imputato, parte del processo al quale l'attività dell'ausiliario è riferita, ed al suo difensore. Ne consegue che, in difetto di tale adempimento, il provvedimento emesso in camera di consiglio è affetto da nullità, per violazione del principio del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)