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Sez. 2, Sentenza n. 5613 del 09/06/1994 (Rv. 486974 - 01)

Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - In genere | Obbligazioni avente ad oggetto un'attività subordinata ad autorizzazione della P.A. - Assunzione negoziale delle parti - Ammissibilità - Esecuzione forzata di detta obbligazione - Condizione.
Stato
decisa il 1994-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486974-01

Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - In genere

Le parti, nella esplicazione della loro autonomia negoziale, possono anche assumere obbligazioni che abbiano per oggetto una attività per la quale sia richiesto un provvedimento abilitativo della Pubblica Amministrazione, perché queste obbligazioni non interferiscono nella sfera della Pubblica Amministrazione ma comportano solo l'obbligo, per il debitore, di conseguire le necessarie autorizzazioni, al cui rilascio resta condizionata la loro esecuzione forzata a norma dell'art. 2931 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)