Sez. 2, Sentenza n. 2299 del 31/01/2011 (Rv. 616170 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Ordinanza di inammissibilità ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge n. 689 del 1981 - Presupposto - Tardività dell'opposizione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
Lo strumento decisorio dell'ordinanza di inammissibilità emessa ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è riservato alle sole ipotesi di tardiva proposizione dell'opposizione accertata "ex actis".
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)