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Sez. 2, Ordinanza n. 28147 del 25/11/2008 (Rv. 605801 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione di inammissibilità del ricorso ex art. 23, comma 1, legge n. 689 del 1981 - Accertamento della tardività - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605801-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, l'art. 23, comma 1, legge n. 689 del 1981 limita la pronuncia di inammissibilità con ordinanza al solo caso in cui si accerti positivamente in modo inconfutabile, "in limine litis", che il ricorso sia stato proposto oltre il termine stabilito non essendo sufficiente la mera difficoltà di accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso non sulla scorta di un accertamento positivo ma sulla base di un elemento indiziario, costituito dalla dichiarazione erronea ed a sé sfavorevole del difensore del ricorrente invece di convocare le parti e verificare la tempestività della notifica attraverso l'esame della relata o dell'avviso di ricevimento che l'Amministrazione era tenuta a produrre).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)