Sez. 3, Sentenza n. 5451 del 13/01/2026 Cc. (dep. 11/02/2026) Rv. 289376-01
MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE | Sequestro preventivo a fini di confisca - Preesistente procedura di liquidazione giudiziaria - Crediti per prestazioni professionali del curatore fallimentare - Prededucibilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE
In tema di misure cautelari reali, non è prededucibile il credito derivante da prestazioni professionali vantato dal curatore fallimentare nel caso in cui sia disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dell'intero patrimonio di una società di capitali nei cui confronti sia stata instaurata una procedura di liquidazione giudiziaria, trovando applicazione, per effetto del rinvio operato dall'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., il disposto dell'art. 61, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che qualifica come prededucibili i soli crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento penale e la previsione dell'art. 64, comma 7, del medesimo d.lgs., che non prevede "consecutio" tra la procedura concorsuale e il procedimento penale.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 61 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 64 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)