Sez. 6 - , Sentenza n. 19684 del 05/05/2021 Cc. (dep. 18/05/2021) Rv. 281336 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Procedura fallimentare precedente al procedimento di prevenzione - Credito per prestazioni professionali di avvocato svolte in favore della curatela fallimentare – Natura di credito prededucibile nel procedimento di prevenzione – Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di confisca di prevenzione, il credito per prestazioni professionali di avvocato svolte in favore della curatela fallimentare prima dell'inizio del procedimento di prevenzione non è prededucibile ai sensi dell'art. 61, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto la prededucibilità può essere riconosciuta solamente ai crediti che siano sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è applicabile il principio della consecuzione tra procedure concorsuali, valevole in ambito civilistico, dovendosi escludere la sovrapponibilità delle procedure nel caso del passaggio da quella fallimentare a quella di prevenzione, aventi presupposti di avvio, destinatari e finalità completamente differenti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)