Sez. 1, Sentenza n. 5760 del 20/11/1998 Cc. (dep. 08/02/1999) Rv. 212442 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misure di prevenzione reali - Revoca del sequestro preventivo sugli stessi beni disposta in procedimento penale - Incidenza su di esse - Esclusione - Ragione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
La revoca del sequestro preventivo emesso in sede penale non contrasta, di per sè, con l'emissione o con il mantenimento del sequestro o della confisca collegati alla misura di prevenzione a norma dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965. Ed invero, mentre il sequestro preventivo, applicabile anche in assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, richiede pur sempre il "fumus", relativo all'ipotizzabilità di un reato determinato, la norma citata pone il sequestro in rapporto alla sproporzione tra valore dei beni disponibili e reddito dichiarato o attività economica dell'interessato, ovvero all'ipotesi, suffragata da sufficienti indizi, che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego; mentre la confisca è prevista come avente ad oggetto beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza. Ne consegue che tale disposizione va letta nel senso che la sproporzione tra cespiti leciti noti e beni acquisiti costituisce elemento sintomatico della provenienza di questi ultimi da attività illecite, pur non identificate e di qualsiasi genere.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)