Sez. 6, Sentenza n. 23040 del 07/12/2016 Cc. (dep. 11/05/2017) Rv. 270482 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Proposta di misura di prevenzione patrimoniale - Rigetto per difetto del requisito della pericolosità - Effetti preclusivi per l'applicabilità della confisca ex art. 12 - Sexies D.L. n. 306 del 1992 - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
Il rigetto della proposta della misura di prevenzione della confisca, ex art. 19 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per mancanza del requisito della pericolosità sociale del prevenuto non preclude l'applicabilità, nei confronti del medesimo bene ed a seguito di un procedimento penale, della confisca ex art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356; tale preclusione sussiste, invece, nel caso in cui la decisione emessa a seguito del procedimento di prevenzione abbia escluso la sussistenza di un presupposto comune alle due misure, quale la sproporzione della disponibilità dei beni rispetto al reddito o la titolarità del bene.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 19, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)