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Sez. 5, Sentenza n. 7346 del 06/06/1996 Ud. (dep. 20/07/1996) Rv. 206291 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Truffa personale - Parte di un processo civile che, inducendo in errore il giudice mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole e, quindi, un profitto ingiusto in danno della controparte - Reato di cui all'art. 640 cod. pen. - Esclusione - Ragioni - Casi previsti dall'art. 374 cod. pen. - Rilevanza dell'inganno nei riguardi del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206291-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

La cosiddetta truffa processuale consistente nel fatto di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole e, dunque, un profitto ingiusto in danno della controparte non integra il reato di cui all'art. 640 cod. pen. In tale caso, infatti, viene a mancare l'atto di disposizione patrimoniale da parte di colui che viene ingannato, che è essenziale nel delitto p. e p. dall'art. 640 cod. pen., poiché il giudice esercita un potere giurisdizionale avente carattere eminentemente pubblicistico. L'inganno di una delle parti del processo nei riguardi del giudice può assumere rilevanza solo nei casi particolari previsti dall'art. 374 cod. pen. dell'atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero nella frode del perito nell'esecuzione di un incarico, costituente le sole ipotesi di truffa processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 374, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)