Sez. 2, Sentenza n. 3135 del 26/11/2002 Ud. (dep. 22/01/2003) Rv. 223830 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Truffa processuale -Sentenza ottenuta con mezzi ingannevoli nei confronti del giudice - Configurabilità della truffa- Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
La cosiddetta truffa processuale consistente nel fatto di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di cui all'art. 640 cod. pen., in quanto in tale fattispecie viene a mancare un elemento costitutivo del reato, e cioè l'atto di disposizione patrimoniale. Il giudice infatti con il suddetto provvedimento non compie un atto di disposizione espressione dell'autonomia privata e della libertà di consenso, ma esercita il potere di natura pubblicistica, connesso all'esercizio della giurisdizione. Nè può assumere rilevanza la riserva contenuta nell'art. 374 cod. pen. che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici (in applicazione di tale principio la Corte ha affermato che non integra gli estremi dell'illecito penale la condotta del legale che intraprenda azioni legali avanti al TAR avvalendosi di procure alle liti con sottoscrizioni apocrife degli interessati e che, all'esito vittorioso di dette azioni, quantifichi i propri compensi professionali per l'opera prestata utilizzando uno scaglione tariffario diverso da quello da applicare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)