Sez. 1, Sentenza n. 12507 del 14/12/2018 Cc. (dep. 20/03/2019) Rv. 276307 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Ordine di esecuzione e decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - Condannato irreperibile, latitante o evaso - Possibilità per il pubblico ministero di disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.– Esclusione - Conseguenze.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.- secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporre la rinnovazione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso cosicché è valida la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso eseguita presso l'ultimo difensore nel giudizio di merito successivamente alla dichiarazione di irreperibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)