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Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 30/11/2017 Cc. (dep. 16/01/2018) Rv. 272054 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Ordine di esecuzione e decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - Condannato irreperibile, latitante o evaso - Possibilità per il pubblico ministero di disporre la rinnovazione della notificazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272054-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

In tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. - secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente eseguita la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso effettuata al condannato presso l'ultimo difensore nel giudizio di merito, dopo dichiarazione di irreperibilità conseguente a vane ricerche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 485 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)