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Sez. 1, Sentenza n. 12660 del 24/01/2019 Cc. (dep. 21/03/2019) Rv. 274990 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Assenza del pubblico ministero - Conseguenze - Nullità generale a regime intermedio.
Stato
decisa il 2019-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274990-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - UDIENZA

Nel procedimento di esecuzione, l'assenza del pubblico ministero all'udienza camerale è causa di nullità generale a regime intermedio, che invalida il provvedimento in esito adottato. (In motivazione la Corte ha aggiunto che qualora il giudice, intenda procedere al di fuori dell'udienza instaurando un contraddittorio soltanto cartolare, deve assicurare un'effettiva partecipazione del pubblico ministero e, pertanto, può provvedere soltanto dopo che sia decorso il termine minimo di dieci giorni, previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., tra l'avviso di fissazione dell'udienza ed il suo svolgimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)