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Sez. U, Sentenza n. 7935 del 06/08/1990 (Rv. 468622 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - RECIPROCITÀ - AZIONE DELLO STRANIERO DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO - VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI MERITO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468622-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - RECIPROCITÀ - AZIONE DELLO STRANIERO DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO - VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI MERITO - SUSSISTENZA.*

Nel caso in cui il cittadino straniero agisca in giudizio davanti al giudice italiano, la verifica della sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle Disposizioni preliminari al codice civile non investe una questione attinente alla giurisdizione, ma implica soltanto una questione di merito, comportando per lo straniero attore non ammesso a godere nel nostro Paese dei diritti civili, per difetto di quella condizione, l'infondatezza della richiesta tutela giurisdizionale. (V 669/86, mass n 444232).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)