Sez. U, Sentenza n. 669 del 03/02/1986 (Rv. 444232 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - IN GENERE - POSSIBILITÀ DELLO STRANIERO DI CITARE IL CITTADINO DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO - LIMITAZIONI O RISERVE - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DELLA RECIPROCITÀ - INAPPLICABILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - IN GENERE - POSSIBILITÀ DELLO STRANIERO DI CITARE IL CITTADINO DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO - LIMITAZIONI O RISERVE - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DELLA RECIPROCITÀ - INAPPLICABILITÀ.*
L'art. 4 cod. proc. civ., nel condizionare al concorso di taluni momenti di collegamento la possibilità che lo straniero sia convenuto davanti ai giudici dello stato, riconosce, per implicito, che il cittadino italiano può essere sempre, senza riserve o limitazioni, citato davanti al giudice italiano dallo straniero, e questo principio non può essere subordinato al cosiddetto requisito di reciprocità di cui all'art. 16 disp. Prel. Cod. civ., il quale spiega rilievo solo sul fondamento nel merito della pretesa avanzata dallo straniero, non incidendo sulla giurisdizione. (V 992/72).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)